(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del
                           28 maggio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione  del  Veneto, nell'ambito delle competenze di cui
all'Art.  117  della  Costituzione  ed  in conformita' con i principi
dell'Unione  europea,  favorisce  attraverso il sistema fieristico la
promozione  delle  attivita' economiche e delle produzioni regionali,
lo  sviluppo  dei  commerci e delle relazioni economiche nazionali ed
internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
    2.  L'attivita'  fieristica  e'  libera  ed  e' attuata secondo i
principi   della   concorrenza,  della  liberta'  d'impresa  e  della
trasparenza  e  parita' di condizioni per l'accesso alle strutture ed
alle manifestazioni.