(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 28 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all'Art. 117 della Costituzione ed in conformita' con i principi dell'Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attivita' economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi. 2. L'attivita' fieristica e' libera ed e' attuata secondo i principi della concorrenza, della liberta' d'impresa e della trasparenza e parita' di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni.